GEOTERMIA e D.Lgs. 28/2011
Dal marzo 2011 è in vigore il D.Lgs. 28/2011, riferimento per le fonti di energia rinnovabile in Italia; tale Decreto definisce la quota parte di rinnovabili da integrare in un edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione rilevante.
La normativa indica come le fonti rinnovabili debbano coprire i consumi di calore, elettricità e raffrescamento secondo alcuni principi minimi di integrazione.
Nello specifico, gli impianti termici devono essere tali da poter coprire tramite le fonti rinnovabili una percentuale fissa del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, oltre ad una percentuale variabile per i consumi di: acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.
La percentuale variabile è dipendente dalle tempistiche edilizie:
· Se la richiesta edilizia è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 ___ la percentuale è del 20%
· Se la richiesta edilizia è presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 ___ la percentuale è del 35%
· Se la richiesta edilizia è presentata dal 1 gennaio 2017 ___ la percentuale è del 50%
Inoltre questi obblighi non possono essere onorati con impianti che producano unicamente energia elettrica che vada ad alimentare impianti per acqua acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.
In questa ottica è doveroso pensare ad un impianto geotermico che, in quanto fonte rinnovabile, ottemperi alle richieste normative e sia un valore aggiunto permanente dell’edificio.